Abolita la censura cinematografica: il decreto ministeriale

L’argomento dell’abolizione della censura cinematografica e sui suoi effetti
sociali e culturali é stato discusso a più voci, in un dibattito organizzato dall’Aiart, con i seguenti relatori: Mons. Dario Viganò, Vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali della Santa Sede. A seguire gli interventi dell’avv. Antonio Caramagna, Presidente dell’Aiart di Catania e del dott. Giacomo Buoncompagni, Sociologo della comunicazione. Moderatore è stato il prof. Giovanni Baggio, Presidente nazionale dell’Aiart.

“Definitivamente superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti”, così il Ministro della cultura, Dario Franceschini che ha firmato il decreto che istituisce la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche presso la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura con il compito di verificare la corretta classificazione delle opere cinematografiche da parte degli operatori.

Nello specifico, il combinato disposto degli articoli 2, 3 e 4 del d.lgs. 203/2017, cui è stata data piena ed effettiva attuazione con un recente decreto del Ministro della cultura, prevede che d’ora in poi i film destinati ai cinema siano solo divisi in quattro categorie: quelli adatti a ogni tipo di pubblico, e poi quelli vietati ai minori di 6, 14 e 18 anni.

In base alle “nuove” regole a proporre la categoria ritenuta più adeguata per ogni film saranno direttamente i loro produttori e solo a quel punto la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche potrà confermare la categoria o, al massimo, proporne una diversa. Ricalcando esattamente la precedente disposizione che riguardava le opere teatrali. Se il percorso è il medesimo, è possibile intuire che anch’essa potrebbe venire del tutto a scomparire.

La nuova Commissione è presieduta dall’attuale Presidente emerito del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, ed è composta da 49 componenti «scelti tra esperti di comprovata professionalità e competenza nel settore cinematografico e negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale, nonché designati dalle associazioni dei genitori e dalle associazioni per la protezione degli animali». Più nel dettaglio, quanto sinora sintetizzato trova conferma in un comunicato stampa del Ministero in data 5 aprile 2021, che evidenzia espliciti riferimenti alla definitiva abolizione della censura cinematografica.

Anche al fine di comprendere meglio tali affermazioni, risulta opportuno analizzare più nel dettaglio quanto previsto dal decreto del Ministro della cultura n. 151, datato 2 aprile e recante “Nomina della commissione per la classificazione delle opere cinematografiche”. In realtà, tale decreto ministeriale costituisce uno degli ultimi tasselli di un mosaico normativo che si è iniziato a formare ormai quasi cinque anni fa, con la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” che, all’art. 33, delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma normativa in materia di “disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall’ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive”.

Proprio su tale disposizione normativa si è andato a incardinare il d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, recante “Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo”. Ed è l’art. 3 di tale decreto legislativo del 2017 a prevedere l’istituzione della commissione per la classificazione delle opere cinematografiche presso la Direzione generale Cinema, composta da quarantanove membri, di cui uno con funzione di Presidente.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 203/2017, la commissione è competente esclusivamente in ordine alla verifica della “corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche”. In argomento, il comunicato stampa sottolinea come la nomina dei membri della commissione costituisca “un intervento ai sensi della Legge Cinema che introduce il sistema di classificazione e supera definitivamente la possibilità di censurare le opere cinematografiche: non è più previsto il divieto assoluto di uscita in sala né di uscita condizionata a tagli o modifiche.”

Il decreto, emanato una volta acquisite le designazioni da parte degli organismi maggiormente rappresentativi degli esperti, risulta composto da due articoli. Il primo, relativo alla “nomina dei componenti e del Presidente della commissione di classificazione”, riporta i nominativi del presidente e dei componenti, questi ultimi suddivisi nelle seguenti categorie di esperti, già enucleate dalla normativa del 2017: professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari; esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori ovvero sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell’infanzia e dell’adolescenza; professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali; soggetti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative; esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori; soggetti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.

Il secondo ed ultimo articolo, di converso, va a disciplinare nel dettaglio alcuni aspetti relativi all’operatività della commissione; nello specifico, sulla scia di quanto già previsto dal legislatore, per i componenti si prevede un mandato di tre anni, rinnovabile una sola volta e si stabilisce la gratuità dell’incarico, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Inoltre, il comma 3 di tale articolo, che peraltro riprende quanto già stabilito dall’art. 3 del d.lgs. 203/2017, prevede l’adozione, da parte della commissione stessa ed entro trenta giorni dalla data dell’insediamento, di un proprio regolamento, che disciplinerà anche l’operatività delle sottocommissioni. Ogni sottocommissione sarà necessariamente presieduta da uno dei giuristi appartenenti alla prima tra le categorie di esperti sopra considerate; nelle sottocommissioni è sin d’ora prevista la necessaria presenza di un componente tra quelli designati dalle associazioni per la protezione degli animali, nei casi in cui la verifica della classificazione abbia ad oggetto “opere riferite a, o in cui vi e­ uso di, animali”.


Cellulari, bambini e scuola: la proposta di legge

La proposta di legge n. 2949, presentata alla Camera dei Deputati il 15 marzo 2021, reca “Disciplina dell’impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza da parte dei minori di dodici anni e introduzione dell’articolo 328-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il divieto dell’uso di telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”.

Nel contesto della proposta di legge in analisi vale la definizione di “dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza” di cui all’art. 2, perfettibile sotto alcuni aspetti, in quanto potrebbero risultarne escluse alcune tipologie di dispositivi. L’articolato, non particolarmente ampio, è introdotto da varie premesse, che richiamano alcuni tra i rischi correlabili all’utilizzo dei telefoni cellulari; inoltre, esso mira alla “salvaguardia del processo di crescita psicofisica dei minori degli anni dodici”, disciplinando l’utilizzo degli smartphone sia da parte dei minori di 12 anni, sia nel contesto scolastico.

Sotto il primo profilo, l’art. 3 introdurrebbe una graduazione per differenti fasce d’età, dei tempi massimi di utilizzo dei “dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza”. Al comma 1, infatti, si intenderebbe introdurre il divieto assoluto di utilizzo sino a tre anni, consentendo un utilizzo di massimo un’ora al giorno per i bambini da quattro a sei anni. Da sei a otto anni l’utilizzo sarebbe permesso per non più di tre ore al giorno, mentre da nove a dodici anni la soglia aumenterebbe a quattro ore. Nessuna soglia di utilizzo verrebbe prevista per i minori di età superiore agli anni dodici. Tali graduazioni ben potrebbero essere oggetto di ulteriori considerazioni e confronti nel merito. Entro i sopra menzionati limiti temporali, comunque, si intenderebbe considerare lecito l’utilizzo di siffatti dispositivi solamente nella misura in cui si svolga “sotto la supervisione di un genitore o di chi ne fa le veci”. In argomento, l’art. 6 sancirebbe l’obbligo per i genitori degli infra-dodicenni “di far osservare le disposizioni di cui alla presente legge”, imponendo altresì a “chiunque venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge” di segnalare le medesime “alla competente autorità giudiziaria”.

Nella proposta di legge non risultano esplicitate istanze di carattere educativo; l’approccio sanzionatorio viene confermato dall’art. 7, che stabilisce le sanzioni per la violazione dei limiti massimi giornalieri di utilizzo dei dispositivi a radiofrequenza di cui all’art. 3: ammenda da 300 a 1.500 euro, determinata in base alla gravità della violazione dall’autorità giudiziaria. Gli importi di cui alle sanzioni saranno destinati al Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Passando all’ambito scolastico, si intenderebbe modificare il “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, introducendo un articolo che sancisca il divieto di “utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni all’interno delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado e negli altri luoghi in cui si svolge l’attività didattica”. Deroghe a questo divieto sarebbero riconosciute in favore degli alunni disabili e, nel rispetto dell’autonomia scolastica, andrebbero stabilite dai regolamenti delle singole scuole “le condizioni, i casi e i luoghi in cui l’utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica è consentito per finalità didattiche e pedagogiche o per esigenze indifferibili degli alunni”. Invero, tale previsione non sembra innovare in maniera significativa quanto già risulta applicabile nel contesto scolastico, in particolare in virtù di una direttiva ministeriale del 2007.

Ulteriori articoli si riferiscono alle coperture finanziarie ed alle campagne di sensibilizzazione e di informazione; queste ultime saranno promosse dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero della salute per sensibilizzare e informare “sulle finalità e sulle disposizioni” che ad oggi si intenderebbe introdurre.

Di Riccardo Colangelo dal sito dell’Aiart:

https://www.aiart.org/wp-content/uploads/2021/06/Telespettatore_4-5-6_2021.pdf

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